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A decorrere dal 6 febbraio 2016, le sanzioni penali a carico dei professionisti in materia diantiriciclaggio sono state eliminate e sostituite con quelle di carattere amministrativo. Riepiloghiamo in concreto quali sono gli effetti di tale depenalizzazione.
L’art. 1 comma 1 del D.Lgs. n. 8 del 15.1.2016 prevede che non costituiscono più reato e sono soggette allasanzione pecuniaria amministrativa tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda.
In materia di antiriciclaggio, ci si riferisce all’art. 55 commi 1 e 4 del D.Lgs. 231-2007, che riguardano rispettivamente:
• le violazioni dell’obbligo di identificazione (del cliente e del titolare effettivo);
• le violazioni (omissione, tardività o incompletezza) dell’obbligo di registrazione sia nell’archivio tenuto in modalità informatica che nel registro della clientela tenuto manualmente.
Prima di questa novità, le violazioni di cui sopra erano punite con la multa da € 2.600 a € 13.000.
Come è noto, la multa è la sanzione pecuniaria prevista per i reati penali più gravi (mentre l’ammenda riguarda i reati penali minori).
La misura della sanzione pecuniaria amministrativa che sostituisce la multa è determinata da € 5.000 a € 30.000.
Il nuovo regime sanzionatorio potrà essere applicato anche alle violazioni di cui si tratta, commesse precedentemente al 6 febbraio 2016, purchè il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. In questi casi la sanzione pecuniaria amministrativa non potrà essere d’importo superiore al massimo della pena originaria (€ 13.000).
In linea generale, per i procedimenti penali in corso al 6 febbraio 2016, nel termine di 90 giorni, si disporrà la trasmissione degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati divenuti illeciti amministrativi all’Autorità amministrativa competente (MEF).
Successivamente, la predetta Autorità amministrativa notificherà gli estremi della violazione agli interessati, e precisamente entro 90 giorni se residenti nel territorio della Repubblica ed entro 370 giorni se residenti all’estero.
Ricevuto l’atto, ci sarà la possibilità di pagare la metà delle sanzioni, oltre però alle spese di procedimento. Comunque, per le sanzioni, sarà possibile avvalersi del pagamento in misura ridotta di 1/3 della sanzione massima o, se più favorevole, del doppio della sanzione minima, di cui all’art. 16 della L. n. 689 – 1981.
Infatti, nel procedimento per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 8 – 2016, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I (e cioè quelle riguardanti i principi generali e di applicazione) della L. 24.11.1981 n. 689.
(Autore: Giuseppina Spanò)
(Fonte: Fisco7)