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Niente «promozione automatica» se non si prova l’assegnazione a mansioni superiori


News Lavoro Ordine Informa

Niente «promozione automatica» se il lavoratore non prova di essere stato assegnato a mansioni superiori a quelle previste per la qualifica che riveste. Inoltre, il lavoratore deve anche dimostrare di avere svolto i compiti in sostituzione di un collega assente e senza diritto a conservare il posto. È questo il principio affermato dalla Cassazione che, con la sentenza 11717, depositata lo scorso 15 maggio, ha respinto il ricorso fatto da una dipendente per ottenere la «promozione automatica» prevista dall’articolo 2103 del Codice civile.
L’impiegata, in primo grado, aveva ottenuto il riconoscimento del diritto all’inquadramento superiore, nell’area quadri, e la condanna dell’azienda a pagare le differenze retributive. In particolare, il giudice del merito, attraverso il consulente tecnico, aveva stabilito che la lavoratrice aveva svolto mansioni superiori, «a seguito di specifica assegnazione del datore di lavoro», si legge nella sentenza, per almeno 177 giorni complessivi, di cui 142 su posto vacante e 35 per sostituzione di lavoratore assente con diritto a conservare il posto.
Ma la pronuncia di primo grado era stata ribaltata in appello. La Corte aveva infatti accolto il ricorso dell’azienda affermando che dalle risultanze processuali non vi era certezza che la lavoratrice avesse svolto mansioni superiori per la copertura di posti vacanti.
La vicenda è così approdata in Cassazione. In particolare, la dipendente ha richiamato l’articolo 2103 del Codice civile, che prevede che «nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta»; inoltre, secondo lo stesso articolo 2103, l’assegnazione diviene definitiva se non ha avuto luogo per sostituire un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi». L’impiegata ha poi affermato che – come precisato dalla Cassazione con la sentenza 15046 del 2009 – ricadrebbe sul datore di lavoro l’onere di provare che il dipendente sostituito aveva diritto a conservare il posto.
I giudici di legittimità hanno però respinto il ricorso dell’impiegata, affermando che ricade sul lavoratore l’onere di provare sia il reale svolgimento delle mansioni superiori, sia il rispetto dei periodi stabiliti dal contratto collettivo nazionale. Resta fermo, si legge nella sentenza, che non si può applicare l’articolo 2103 del Codice civile, se le mansioni superiori sono state svolte senza la preventiva approvazione del datore di lavoro.
In sostanza, per la Cassazione, chi invoca il diritto alla «promozione automatica» deve «allegare e provare, nel caso concreto, che lo svolgimento delle mansioni sia avvenuto su posizioni lavorative prive di titolare, salva sempre a carico del datore di lavoro la prova contraria che l’assegnazione era funzionale, invece, alla sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro».
Mentre, precisa la sentenza, non si può sostenere che gravi sul datore di lavoro la prova che il lavoratore sostituito abbia diritto a conservare il suo posto di lavoro, neanche chiamando in causa il principio della «disponibilità» e della «prossimità» della circostanza da provare al datore di lavoro.
(fonte Il Sole 24ore)

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