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Con la risposta n. 136/2024 ad interpello, l’Agenzia delle Entrate precisa che chi supera i 100mila euro non incorre nel divieto di compensazione se c’è una dilazione in atto. L’agenzia delle Entrate fa presente infatti che non vi e’ alcun divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo per i quali è stata concessa la rateazione, a condizione che i pagamenti risultino regolari. Parte la corsa all’invio delle dichiarazioni dei redditi per utilizzare in compensazione i crediti Inps della gestione artigiani e commercianti e della gestione separata. Il nuovo vincolo alla compensazione dei crediti Inps potrà essere effettuata solo a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge per gli iscritti alla gestione commercianti ed artigiani e alla gestione separata. Altra novità riguarda i datori di lavoro non agricoli per i quali la compensazione dei crediti Inps sarà spendibile a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva dalla data di notifica delle note di rettifica passive. Ulteriore precisazione invece riguarda gli agricoli per i quali la compensazione dei crediti Inps si potrà utilizzare a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge. In merito alla nuova esclusione della possibilità di effettuare compensazioni per i soggetti che hanno iscrizioni a ruolo o carichi scaduti oltre i 100.000 euro, l’agenzia delle entrate va a specificare che il divieto imposto è “generalizzato” e si applica a tutti i crediti inclusi quelli di natura agevolativa e con la sola eccezione per i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l’assicurazione.
(Autore: AMS)
(Fonte: ItaliaOggi)