Ordine Informa
Nella circolare INPS n. 44 dell’8 maggio 2023, pubblicata a seguito dell’innalzamento di 25 punti base del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, disposto dalla Banca Centrale Europe, l’Istituto informa che , a decorrere dal 10 maggio 2023, gli interessi per dilazione dei debiti contributivi salgono al 3,75%.
Per quanto riguarda l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili il tasso aggiornato è pari al 9,75% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 10 maggio 2023.
I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.
A decorrere dalla predetta data del 10 maggio 2023, sale al 9,75% annuo anche l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi.
Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso del 9,75% sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di aprile 2023.
Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, la sanzione civile passa al 9,25% in ragione d’anno (tasso del 3,75% maggiorato di 5,5 punti).
Resta ferma, in caso di evasione la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese.
A riguardo, tenuto conto che il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema è inferiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2023 (5% in ragione d’anno), l’Inps fa presente che a decorrere dal 10 maggio 2023 continua ad applicarsi la riduzione massima pari al tasso legale (5%), mentre la riduzione minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti (7%).
(Autore: AMS)
(Fonte: FiscalFocus)