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Il Tribunale di Napoli, con la sentenza del 11/02/2024, ha ritenuto legittimo un accordo aziendale che, per evitare dei licenziamenti, stabilisca delle condizioni temporanee peggiorative rispetto a quanto stabilito dal CCNL applicato inerenti la retribuzione e il calcolo del Tfr. Il caso nasce quando un’azienda , per salvaguardare il livello occupazionale , ha sottoscritto con i sindacati un accordo che, per 37 mesi , prevedeva : il mancato pagamento degli aumenti periodici di anzianità già maturati; la sospensione della maturazione degli aumenti di anzianità in corso di maturazione; la modifica della base di computo del Tfr. Al termine del periodo di sospensione sarebbero state reintrodotte le regole ordinarie, ma senza effetto retroattivo. L’accordo altresì era stato preventivamente sottoposto a referendum tra i lavoratori, con esito positivo. Secondo il Tribunale di Napoli, l’intesa è lecita in quanto la contrattazione collettiva, anche territoriale o aziendale, può derogare in peggio le disposizioni di un CCNL. Inoltre, a fronte della coesistenza di più fonti contrattuali collettive, non esiste tra loro una vera e propria gerarchia, ma prevale l’ultima pattuizione. «Ne consegue che il sopravvenuto contratto aziendale o territoriale, nei limiti della sua efficacia soggettiva, può liberamente prevedere una disciplina diversa, anche peggiorativa, rispetto a quello precedente». A questo riguardo il giudice ricorda che l’articolo 7 dell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011 prevede che i contratti collettivi aziendali possano definire, a fronte di situazioni di crisi o particolari esigenze produttive, intese che modifichino le regolamentazioni contenute nel CCNL e il contratto delle Telecomunicazioni, applicato nel caso specifico, consente di intervenire su alcuni istituti per sostenere o migliorare la competitività dell’impresa e la sua occupazione. L’intesa raggiunta tra azienda e sindacati, secondo il giudice, rispetta i requisiti declinati dalla giurisprudenza, in quanto specifica, «in modo chiaro e univoco, che per un periodo limitato di tempo viene modificata la base di computo del Tfr con espressa esclusione dei trattamenti spettanti a titolo di retribuzione minima contrattuale e di ex indennità di contingenza».
(Autore: AMS)
(Fonte: Il Sole 24Ore)