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Pensione in anticipo senza penalità dal 1 gennaio 2015 (e fino al 2017)


Ordine Informa

Nessuna penalizzazione sul trattamento previdenziale per i lavoratori che accedono alla pensione in anticipo dal 1 gennaio 2015, ad un’età inferiore ai 62 anni, grazie alla nuova Legge di Stabilità. Vediamo da vicino di cosa si tratta.
Pensione in anticipo: i requisiti contributivi
La pensione anticipata è una prestazione economica che viene erogata, su richiesta, ai lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) ed alle forme sostitutive. I requisiti per poter accedere alla pensione in anticipo, così come ha previsto la riforma Fornero-Monti, riguardano l’anzianità contributiva che deve essere pari:
• per gli uomini: dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 a 42 anni e 6 mesi;
• per le donne: dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 a 41 anni e 6 mesi.
La riforma Fornero-Monti (Decreto salva Italia) ha previsto delle penalità però per chi chiede la pensione in anticipo. In particolare se l’accesso al pensionamento avviene ad un età inferiore ai 62 anni, vengono applicate le penalità legate all’età pari a:
• 1 per cento per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni
• 2 per cento per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a 2 anni.
Pensione anticipata: deroga alle penalità con la legge n. 190/2014
La Legge di Stabilità 2015, al comma 113 dell’articolo 1, ha introdotto una deroga alla penalità prevista sulle pensioni in anticipo rispetto ai 62 anni di età. In particolare si prevede ora che la riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici non si applica a coloro che maturano il requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017.
L’anzianità contributiva necessaria ai fini del pensionamento deve derivare però esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo:
• i contributi obbligatori;
• i contributi da ricongiunzione;
• i periodi di astensione obbligatoria per maternità;
• i periodi di astensione per l’assolvimento degli obblighi di leva;
• i periodi di astensione per infortunio;
• i periodi di astensione per malattia;
• i periodi di astensione per cassa integrazione guadagni ordinaria.
Per l’INPS costituiscono prestazione effettiva di lavoro anche i periodi chiesti a riscatto per costituire la rendita vitalizia, nel caso in cui il datore di lavoro abbia omesso il versamento obbligatorio dei contributi e questi non possano essere più versati con le modalità ordinarie. La deroga alla penalità per l’accesso alla pensione anticipata vale solo per i lavoratori che accederanno al trattamento previdenziale dal 1 gennaio 2015 con meno di 62 anni e raggiungeranno il requisito contributivo entro il 31 dicembre 2017.
Dal 1 gennaio 2018 torneranno in vigore le penalità della riforma Fornero-Monti all’1 o al 2% a seconda delle situazioni.
Come presentare la domanda di pensione anticipata
La domanda di pensione in anticipo si presenta seguendo una di queste modalità:
• online dal sito dell’INPS, con il PIN che rilascia l’Istituto;
• telefonicamente contattando il Contact Center integrato (numero 803164 gratuito da rete fissa o 06164164 da rete mobile a pagamento);
• Intermediari autorizzati.
(Fonte: Fisco7)

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