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L’Agenzia delle Entrate , con la Circolare n. 5/E del 7 marzo 2024, è intervenuta sulle novità fiscali riguardanti il welfare aziendale, il trattamento integrativo speciale per il lavoro notturno e festivo per i dipendenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per quelli di strutture turistiche, ricettive e termali e il riscatto dei periodi non coperti da retribuzione. Fornisce anche precisazioni in merito alla modalità di determinazione del fringe benefit in caso di prestiti concessi al lavoratore dipendente.
In materia di fringe benefit , si parte dall’innalzamento del valore detassabile che limitatamente al periodo d’imposta 2024, è stato portato, in luogo degli ordinari 258,53 euro, a:
- 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico;
- 1.000 euro per i lavoratori dipendenti senza figli fiscalmente a carico.
Tra i fringe benefit, oltre al valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti , vengono inclusi anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica, del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa (abitazione principale ) .
Tali spese dovranno riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, nei quali il dipendente o i suoi familiari (di cui all’articolo 12 del TUIR) dimorino abitualmente, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.
Per quanto riguarda le spese di affitto, viene altresì precisato che occorre far riferimento al canone risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato e pagato nell’anno.
In merito ai prestiti erogati ai lavoratori dipendenti ferma restando la modalità di determinazione del valore imponibile del prestito aziendale nella misura del 50% della differenza tra l’ammontare degli interessi calcolato al TUR e l’ammontare degli interessi calcolato al tasso effettivamente praticato al dipendente sui prestiti – il TUR da prendere a riferimento non è più quello vigente al 31 dicembre di ogni anno ma quello vigente:
- alla data di scadenza di ciascuna rata, per i prestiti a tasso variabile;
- alla data di concessione del prestito, per i prestiti a tasso fisso.
In materia detassazione dei premi di risultato, viene ricordato che la disposizione la legge di Bilancio 2024, ripropone, anche per l’anno d’imposta 2024, la riduzione (dal 10 al 5%) dell’aliquota dell’imposta sostitutiva relativa ai premi di produttività .
Per ciò che concerne il trattamento integrativo per il turismo , la Legge di bilancio 2024 riconosce, a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per quelli del comparto del turismo , un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi, nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2024 e il 30 giugno 2024. Tale trattamento viene riconosciuto a condizione che, nel periodo d’imposta 2023, i suddetti lavoratori abbiano percepito un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro e che gli stessi ne facciano espressa richiesta al datore di lavoro, che provvederà ad erogarlo a partire dalla prima retribuzione utile, comprendendo nella stessa anche le quote di trattamento riferite a mesi precedenti non ancora erogate (l’erogazione potrà avvenire anche successivamente al 30 giugno 2024, ma comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno).
I sostituti d’imposta potranno poi recuperare le somme corrisposte a tale titolo utilizzando l’istituto della compensazione con il codice tributo “1702”.
(Autore: AMS)
(Fonte: FiscalFocus)