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Per effetto dell’articolo 9, comma 15-bis del decreto legge 150/2013 (il cosiddetto Milleproroghe) è stato introdotto l’obbligo per imprese e professionisti di accettare pagamenti mediante carta di debito. È stato inoltre il D.M. 24 gennaio 2014 a specificare (articolo 2) l’ambito di applicazione dei pagamenti, con riguardo a tutti i pagamenti di corrispettivi superiori a 30 euro in favore di un’impresa o di un professionista.
Una questione sollevata nelle prime settimane di applicazione della norma riguarda i costi fissi e variabili dell’apparecchiatura che spesso fa ricorrere all’utilizzo di smartphone anche come lettori Pos. La ricevuta in tal caso viene emessa via email e lo scontrino è digitale. Quest’ultimo diventa cartaceo con una semplice stampa wireless.
In ogni caso la norma sopra citata non vieta di concordare per iscritto e in anticipo una modalità alternativa di pagamento con il cliente come bonifico, assegno o contanti fino alla soglia di 1.000 euro (art. 49 del D.Lgs. 231/2007), gli stessi clienti che sono soliti effettuare pagamenti tramite assegno o bonifico bancario potranno continuare a farlo.
Ma l’utilizzo della strumentazione Pos è effettivamente obbligatorio? Non si può parlare di obbligo, ma di onere.
Infatti costituisce più una comodità supplementare che una vera e propria costrizione, tant’è che coloro i quali, decorso il termine del 30 giugno, non si sono dotati del dispositivo, non hanno subito alcuna sanzione.
L’obbligo di dotarsi del Pos nasce dall’articolo 15, comma 4 e 5 del decreto sviluppo-bis del 2012 (D.L. 179), il quale prevede che «i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231».
Di conseguenza i professionisti che, a seguito di una richiesta del cliente di pagare con i bancomat, non glielo consentono, non rischiano nulla, in quanto non è previsto alcun provvedimento in caso di mancato rispetto di tale onere.
Se il cliente chiede di pagare con moneta elettronica e si oppone ad altre forme di pagamento, il professionista può incorrere nella cosiddetta mora del creditore, in quanto il debitore ha seriamente manifestato la volontà di corrispondere il compenso. In particolare, il cliente – debitore in caso di ritardato pagamento non sarà più tenuto a corrispondere gli interessi e il creditore è tenuto a risarcire il debitore degli eventuali danni (situazione da dimostrare e difficile a crearsi).
È chiaro che la misura rappresenta un grande passo avanti in termini di tracciabilità dei pagamenti e lotta all’evasione, ma è anche un’agevolazione per il cittadino che potrà disporre di un ulteriore metodo di pagamento. La circolazione di meno contanti rappresenta, inoltre, un elemento di maggiore sicurezza sia per il cliente che per l’esercente.
(Fonte: FiscalFocus)