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L’art.23 del Decreto Lavoro n. 48 del 4 maggio 2023, il c.d. “Decreto Lavoro”, apporta una importantissima novità riguardante le sanzioni applicate ai datori di lavoro in caso di omesso versamento dei contributi trattenuti ai lavoratori.
Nello specifico, viene modificata la precedente disciplina che prevedeva in caso di omesso versamento di importi trattenuti al lavoratore entro 10.000 euro, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, di importo variabile da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 50.000 euro, a prescindere dall’importo della contribuzione non versata, riducendola da 1,5 a 4 volte l’importo omesso.
Tuttavia resta da capire a quali procedimenti potrà essere applicata la novella normativa; appare ragionevole ritenere che possa avvenire in tutti i casi in cui, pur essendo scaduti i termini di pagamento della sanzione ridotta (3 mesi dalla notifica dell’illecito), non sia stata ancora notificata ordinanza di ingiunzione o, ancora, nelle situazioni in cui pur essendo già definita l’ordinanza, vi è pendenza di giudizio per ricorso dovuto a richiesta di riduzione dell’importo richiesto dall’ente di previdenza per intervenuti pagamenti parziali, ma occorrerà attendere il recepimento del nuovo testo legislativo da parte dell’Inps.
Nel contempo, il c.2, art.23 del D.Lgs. n. 48/2023, stabilisce che per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell’annualità oggetto di violazione
Di fatto, quindi, si è ridotta la sanzione, ma si sono allungati considerevolmente i tempi a disposizione dell’INPS per la notifica, elevati dai 90 giorni inizialmente previsti a ben più di due anni.
(Autore: AMS)
(Fonte: FiscalFocus)