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Dal 1° gennaio entreranno in vigore importanti novità in tema di reclamo e mediazione, introdotte dal decreto sulla riforma del contenzioso tributario. Le riepiloghiamo in 5 punti.
Prima della riforma, per gli accertamenti emessi dall’Agenzia delle Entrate di valore sino a 20.000 euro, da intendersi con esclusivo riferimento alla sola maggiore imposta accertata, era necessario notificare il reclamo, in via preliminare al ricorso, che poteva contenere una proposta di mediazione.
A seguito di ciò:
se le parti non riuscivano a trovare un accordo, il reclamo diventava ricorso e veniva depositato in segreteria;
se l’accordo veniva raggiunto, le sanzioni erano ridotte al 40% e la fase del contenzioso poteva considerarsi archiviata.
Ecco le principali novità introdotte dal D.Lgs. n 156 del 24/9/2015 che entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2016.
1) Fermo restando il limite di valore dei 20.000,00 euro, la procedura del reclamo e mediazione sarà estesa anche agli enti impositori diversi dall’Agenzia delle Entrate, come gli enti locali, i Consorzi di bonifica e gli agenti per la riscossione.
Le uniche esclusioni riguarderanno:
le liti su atti relativi al recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con il mercato comune (ex all’art. 47-bis del D.Lgs. 546/1992);
le liti su atti aventi valore indeterminabile, quali per esempio la sanzione accessoria sulla chiusura dei locali commerciali a seguito di ripetute violazioni sugli scontrini fiscali (ex art. 12 D.Lgs. 471/1997). In tale contesto, per espressa previsione normativa, saranno reclamabili gli atti che riguardano gli avvisi di classamento (ex art. 2 co. 2 primo periodo del D.Lgs. 546/92).
Di particolare importanza si rivelerà l’applicazione della procedura nei riguardi degli agenti della riscossione in quanto, senza più alcun dubbio, sarà possibile applicare la procedura del reclamo anche per le cartelle di pagamento. Il contribuente, quindi, che nel ricorso formulerà censure relative sia al merito della pretesa che alla legittimità della cartella, potrà notificare il reclamo sia all’ente impositore che all’agente della riscossione, senza rischiare alcuna inammissibilità per mancato rispetto dei termini per la costituzione in giudizio.
2) Nel nuovo testo non è più stabilito che nelle liti soggette a reclamo è inibita la conciliazione giudiziale. Per questa ragione, se le parti, in sede di mediazione, non hanno trovato un accordo, rimane ferma la possibilità, durante la fase contenziosa, di stipulare la conciliazione giudiziale, che sarà ammessa pure in appello.
3) Resta confermato il procedimento del reclamo. Il contribuente, nelle liti reclamabili, deve, entro il termine per il ricorso, notificare un atto di reclamo che, a sua discrezione, può contenere una motivata proposta dimediazione. La novità da segnalare è di natura terminologica in quanto nella nuova formulazione non si legge più che “il reclamo produce gli effetti del ricorso” ma che “il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo”. Vuol dire che viene riconosciuta la natura processuale del procedimento di reclamo e di conseguenza il reclamoaltro non è che un ricorso, per cui devono essere presenti tutti i requisiti per la formazione di tale atto, pena, eventualmente, l’inammissibilità.
Non sarà possibile procedere con il deposito del ricorso fino a 90 giorni dalla notifica del reclamo.
Entro tale termine va conclusa la mediazione, e:
spirati i 90 giorni, decorrono i trenta giorni per la costituzione in giudizio del contribuente (art. 22 del D.Lgs. 546/92);
se la costituzione in giudizio avviene in un momento antecedente, il giudice rinvia la causa per consentire l’esame del reclamo.
Quando il ricorso non è preceduto da alcun reclamo deve essere dichiarata in via automatica l’improcedibile dalla Commissione tributaria cui è affidato. Tale precisazione è importante in quanto nel testo previgente, se il contribuente ometteva la fase di reclamo, il rinvio dell’udienza era possibile solo su eccezione del resistente.
4) Mutano le sanzioni correlate all’esito del reclamo:
in caso di accoglimento del reclamo o della proposta di mediazione in esso contenuta, la procedura si conclude perfezionandosi con il versamento delle somme pattuite entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo tra le parti. Il versamento può essere eseguito in maniera integrale oppure con modalità rateali, con la precisazione che con il pagamento della prima rata il reclamo si considera perfezionato. Per incentivare il buon fine della procedura è previsto altresì che le sanzioni scendano nella misura del 35% del minimo di legge (rispetto al 40% della precedente versione). Viene precisato che, sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, non si applicheranno sanzioni e interessi;
con l’esito negativo della mediazione si passa alla fase contenziosa dove viene consentito il ricorso all’istituto della conciliazione giudiziale (applicabile anche in appello), con una riduzione delle sanzioni al 40% del minimo di legge. La novità è rappresentata dal fatto che in precedenza il ricorso alla conciliazione era esplicitamente precluso.
5) La mediazione dovrà essere gestita da strutture autonome delle Agenzie fiscali, diverse da quelle che hanno curato la fase di accertamento, che sono state individuate negli uffici legali delle Agenzie. Per gli altri enti impositori, per esempio gli Enti Locali, si tratterà di verificare come tale precetto si concretizzerà, posto che la norma dovrà essere attuata compatibilmente con la loro struttura organizzativa.
L’entrata in vigore della nuova norma sul reclamo è prevista a partire dal 1° gennaio 2016. Sul punto sarà necessario verificare se l’avvio della procedura riguarderà gli atti reclamabili notificati al contribuente dopo il primo gennaio 2016, ovvero anche gli avvisi per i quali sia ancora pendente il termine per il reclamo.
In occasione dell’entrata in vigore della procedura di reclamo, il decreto legge n. 98/2011 aveva precisato che la stessa sarebbe stata applicabile per gli “atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dal 1° aprile 2012”. Per quanto attiene invece la norma in commento, non è stata usata un’analoga formula, né nulla si evince in tal senso sulla Relazione illustrativa che ha accompagnato il decreto, per cui sarebbe opportuno che l’Agenzia delle Entrate intervenisse il prima possibile sull’argomento con un intervento chiarificatore.
(Autore: Nicolò Cipriani)
(Fonte: Fisco7)