Ordine Informa
Pubblicata dalle Entrate una circolare di chiarimenti sul regime forfetario, alla luce anche delle novità apportate dalla recente Legge di Stabilità 2016.
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 10/E pubblicata ieri 4 aprile 2016, ha fornito chiarimenti sulle modalità di applicazione del regime forfetario, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 e modificato dalla recente Legge di Stabilità 2016. Con la circolare, in particolare, le Entrate illustrano gli effetti delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 e chiariscono i dubbi interpretativi emersi nel primo anno di applicazione del regime A partire dal 2016, l’aliquota dell’imposta sostitutiva, normalmente pari al 15% applicabile sul reddito imponibile determinato forfettariamente sulla base dei ricavi o dei compensi, è ridotta nella misura del 5% per le nuove attività per i primi cinque anni. Inoltre, il regime non prevede limiti di età per accedere, né limiti temporali dopo i quali è obbligatorio uscire dalla disciplina di favore. Tra gli ulteriori vantaggi, il regime comporta anche l’esclusione dagli studi di settore e rilevanti semplificazioni ai fini Iva. Chi accede al regime, infatti, non addebita l’Iva in rivalsa né esercita il diritto alla detrazione dell’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni.
Le Entrate chiariscono che i contribuenti che già svolgono un’attività di impresa, arte o professione, accedono al regime forfetario senza dover fare alcuna comunicazione, preventiva o successiva (come la dichiarazione annuale). Se vogliono fruire anche del regime contributivo agevolato, sono, però, obbligati ad inviare la comunicazione telematica all’Inps entro il 28 febbraio di ogni anno.
La presenza dei requisiti per l’accesso al regime e l’assenza della cause ostative andranno confermate in sede di dichiarazione dei redditi. Quest’anno, in Unico 2016, i contribuenti dovranno barrare i campi 1 e 2 del rigo LM21.
(Fonte: Fisco e Tasse)