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Iscrizione nel registro imprese solo con l’indirizzo Pec. L’istanza dell’impresa che non ha la posta elettronica certificata è sospesa fino a 45 giorni nel caso di impresa individuale e fino a tre mesi nel caso di impresa societaria. L’omessa comunicazione, infine, comporta il rigetto dell’istanza con sanzione amministrativa pecuniaria (prevista dall’art. 2194 del Codice civile per le imprese individuali e dall’art. 2630 c.c. per le imprese societarie) per l’omessa iscrizione di atti o notizie nel registro delle imprese. È quanto stabilisce, tra l’altro, la direttiva emanata dal ministero della giustizia, d’intesa con il ministero dello sviluppo economico, per semplificare e migliorare la tenuta del registro delle imprese e omogeneizzare i comportamenti delle camere di commercio, con l’obiettivo di implementare l’agenda digitale italiana, con particolare riferimento al processo civile telematico. La direttiva riguarda nello specifico l’obbligo per le imprese costituite in forma societaria e le imprese individuali attive non soggette a procedura concorsuale di munirsi di una casella di posta elettronica certificata e iscrivere il relativo indirizzo nel registro delle imprese.
(Fonte: ItaliaOggi)