Fisco Ordine Informa Tributi e Tasse
Nel caso di distribuzione occulta di ricavi, l’onere della prova è a carico dell’amministrazione finanziaria. È quanto emerge dalla sentenza 2614/2014 della Commissione tributaria regionale di Roma, secondo la quale se l’ufficio rileva che ci sia stata un’occulta distribuzione di utili tra i soci deve fornire la prova di quanto sostenuto senza limitarsi a enunciare il principio.
L’obbligazione tributaria, che ha origine privatistica e si concretizza nel dovere del contribuente di pagare una somma a titolo di tributo, ha natura pecuniaria rispetto a cui l’ufficio e il contribuente o obbligato sono sullo stesso piano. Per tali motivi spetta all’ufficio fornire la prova della legittimità della richiesta, non ricadendo sul contribuente/ricorrente l’onere di provare il credito vantato dalla pubblica amministrazione. Pertanto spetterà a quest’ultima fornire la prova del fatto costitutivo della sua pretesa, mentre, a prova fornita, spetterà al contribuente provare che il fatto non sussiste o è illegittimo.
Nel caso in esame il contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento con cui l’ufficio determinava induttivamente ai fini Ires, Irap e Iva la maggiore imposta. La Ctp ha accolto il ricorso e l’amministrazione ha proposto appello eccependo l’illegittimità della notifica dell’atto nonché la ripartizione di utili extracontabili ai soci di una società a ristretta base azionaria.
(Fonte: ItaliaOggi)