Ordine Informa
Sono state pubblicate nuove FAQ dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministro per lo Sport, che hanno fornito chiarimenti su diversi aspetti relativi alla riforma del lavoro sportivo. Per quanto concerne le comunicazioni dei volontari , nelle faq viene precisato che non occorre fare alcuna comunicazione attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) , tuttavia il Ministero consiglia di predisporre e far firmare delle lettere d’incarico da inserire agli atti del committente. Sempre per quanto concerne i volontari , prevede che i pubblici dipendenti che prestano la loro attività in qualità di volontari (ferma restando la necessità di comunicare previamente all’amministrazione di appartenenza lo svolgimento di attività, in qualità di volontari, fuori dall’orario di lavoro), possono ricevere premi dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive. Con riferimento al modello UNILAV-SPORT, nelle faq e’ stato precisato che si tratta di un modello semplificato riservato ai lavoratori sportivi, dove , nel campo retribuzione/compenso del modello UNILAV-SPORT, dev’essere riportato l’importo lordo e non l’importo netto, dell’intero contratto, anche nel caso di contratti che non si esauriscono in un solo anno solare, ma la cui durata si articola, ad esempio, a cavallo tra due anni. Per cui, con riferimento ad un contratto della durata di 8 mesi (da ottobre 2023 a maggio 2024) con importo di 4.000 euro lordi (500 euro al mese), dev’essere riportato l’importo di 4.000 euro. Nel caso di retribuzione ad ore/gettone del lavoratore, bisogna inserire l’importo che si presume verrà maturato nell’intera durata contrattuale. Un ulteriore chiarimento riguarda l’emissione di una conferma d’inoltro della comunicazione effettuata che, come precisato dal Ministero, non è prevista. Una volta inviato il modello UNILAV-SPORT, infatti, il sistema restituisce un “Codice comunicazione” visualizzabile sia nella lista delle comunicazioni (campo “codice”), sia nella cartella di dettaglio “dati di invio”. Nel caso di più sedi di lavoro, nel modello UNILAV-SPORT, invece, dev’essere inserita la sede di lavoro più frequente, ovvero, laddove non determinabile, la residenza del lavoratore sportivo, in quanto trattasi comunque di “lavoratore autonomo”.
Ulteriori precisazioni si riferiscono ai contratti di lavoro i quali non vanno caricati nel RASD, ma devono restare agli atti presso il committente che deve poterli esibire per qualsiasi necessità. In relazione alla mansione riportata nel contratto, il Ministero ha chiarito che la piattaforma verifica ad oggi unicamente se il tesserato è presente nel RAS e non anche la tipologia di tesseramento. In merito ai contributi INPS, invece, è stato anzitutto chiarito che, il lavoratore sportivo, dopo la sottoscrizione del contratto, dovrà iscriversi, tramite il portale INPS, alla gestione separata. Per quanto concerne poi il calcolo dei contributi da versare, è presente nel RASD, per i soli lavoratori sportivi che percepiscono compensi tra i 5.000 e i 15.000 euro, una funzionalità che rende disponibile per i committenti l’importo dei contributi previdenziali da versare, con possibilità di stampare l’apposito modello F24. Relativamente al calcolo delle 24 ore di lavoro al di sotto delle quali scatta la presunzione di rapporto di lavoro autonomo nella forma di co-co-co, invece, il Ministero ha chiarito che, le 24 ore, vanno calcolate al netto del tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive. Tale soglia, costituisce l’impegno massimo settimanale affinché la prestazione di lavoro sportivo possa presumersi di natura autonoma nella forma di co.co.co. La predetta presunzione è relativa e, quindi, ammette la prova contraria. È stata fornita un ulteriore precisazione riguardo al lavoratore sportivo contrattualizzato come co.co.co: trattandosi di lavoratore autonomo, il Ministero ha specificato che non è obbligato a svolgere attività in orari fissi, pur se le sue prestazioni possono essere coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici.
(Autore: AMS)
(Fonte: FiscalFocus)