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Salgono ancora i tassi di interesse per le rateazione premi INAIL e contributi INPS


Ordine Informa

Con la circolare INPS n.124/2022 e la circolare  INAIL n. 41/2022, i due rispettivi enti sono intervenuti, a seguito dell’ulteriore innalzamento – da parte della Banca centrale europea –  del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, pari ora al 2,00% a decorrere dal 2 novembre 2022,  per fornire indicazioni in merito all’incidenza di tale variazione sui debiti contributivi per omesso o ritardato versamento.
La suddetta variazione, spiegano infatti gli Istituti, va ad incidere sia sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.
Conseguentemente, a decorrere dal 2 novembre 2022, il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori di cui all’articolo 2, comma 11 del D.L. n. 338/1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 389/1989 e quello per la determinazione delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, commi 8 e 10 della legge n. 388/2000 sono i seguenti:

  • 8,00% interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori;
  • 7,50% misura delle sanzioni civili.

Viene precisato che i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.
Come detto, la variazione del tasso di interesse va ad incidere anche sull’articolo 116, commi 8 e 10 della legge n. 388/2000 in forza del quale, nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 5,5 punti, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Pertanto, a decorrere dal 2 novembre 2022 si applica un tasso pari al 7,50% nelle seguenti ipotesi:

  • a) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (articolo 116, comma 8, lettera a));
  • b) evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa (articolo 116, comma 8, lettera b), secondo periodo);
  • c) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori (articolo 116, comma 10).

Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese.
Inoltre, se il tasso ufficiale di riferimento – ex art. 2, comma 1, D.Lgs. 213/1998 – diviene inferiore al tasso degli interessi legali, la sanzione civile in misura ridotta è pari, per l’omissione, agli interessi legali e, per l’evasione, agli interessi legali aumentati di due punti.
Pertanto, tenuto conto che il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR) è uguale al tasso degli interessi legali attualmente in vigore pari all’1,25%, a decorrere dal 2 novembre 2022, ai fini della riduzione della sanzione civile:

  • in caso di mancato o ritardato pagamento del premio si applica il tasso del 2,00%(tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema),
  • in caso di evasione si applica il tasso del 4,00% (tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 2 punti).

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)

 
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