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Scade il prossimo 31 marzo il termine per inviare il modello EAS per comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati rilevanti ai fini fiscali e le variazioni intervenute per gli enti associativi rispetto al modello originario precedentemente inviato. Cosa è il modello EAS? E a cosa serve?
Il modello EAS è il Modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali relativo agli enti associativi, introdotto nel 2009 dopo le modifiche apportate all’articolo 30 del D.L. 185/08 convertito nella L. 2/2009.
Sono obbligati alla compilazione e all’invio del modello EAS gli enti associativi di natura privata, senza personalità giuridica, che esercitano solamente attività istituzionale ricevendo quote associative erogate dai loro soci e gli enti associativi di natura privata, senza personalità giuridica, che svolgono attività commerciale.
Tutte le associazioni che beneficiano di una o più agevolazioni contenute nell’articolo 148 del DPR 917/86 e nell’articolo 4 commi e 4 e 6 del DPR 633/1972, sono quindi tenute a comunicare all’Agenzia delle Entrate, tramite il modello EAS, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali.
Ai sensi dell’articolo 30 del D.L. 29 novembre 2008 n. 185 non sono tenuti all’invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate i seguenti soggetti:
– le associazioni pro-loco che optano per l’applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 398 del 16 dicembre 1991;
– gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del CONI che non svolgono attività commerciale;
le Onlus di cui al decreto legislativo n. 460 del 1997;
– i patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali;
– le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all’art. 6 della legge n. 266 dell’11 agosto 1991, che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con Decreto del Ministro delle Finanze 25 maggio 1995;
– gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale.
Il modello EAS deve essere inviato in via telematica direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel, entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti. Il modello inoltre deve essere nuovamente presentato quando cambiano i dati precedentemente comunicati. In tal caso, la scadenza è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.
La mancata presentazione del modello EAS comporta per l’associazione la perdita delle agevolazioni fiscali relative alla detassazione di quote e contributi associativi. In altre parole, se l’associazione non ha presentato il modello EAS ma continua a svolgere le consuete attività quali l’incasso delle quote associative o la vendita di beni o servizi, verrà a tutti gli effetti considerata un ente commerciale e tassata con le modalità ordinarie.
In caso di omessa o tardiva presentazione del modello EAS, in mancanza di verifiche o ispezioni già avviate, è possibile comunque regolarizzare la posizione mediante la cosiddetta remissione in bonis (così come è stato chiarito dalla Risoluzione n. 110/E del 12 dicembre 2012 dell’Agenzia delle Entrate).
Con il modello EAS, il Fisco si pone l’obiettivo di censire le realtà di tipo associativo che operano nel settore no-profit e verificare se effettivamente le entrate o le quote associative abbiano tutti i requisiti per non essere imponibili sia ai fini IVA che ai fini delle imposte sul reddito.
(Fonte: Fisco 7)
(Autore: Antonino Salvaggio)