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Con sentenza n. 6112 del 17 marzo 2014, la Cassazione ha affermato che nella scelta dei lavoratori da inserire nelle liste di mobilità al termine della procedura, il datore di lavoro non può limitarsi a considerare soltanto il personale di un reparto (quand’anche soppresso) ma deve estendere l’esame circa i lavoratori da individuare all’intera azienda, se il personale dello stesso reparto può lavorare anche altrove.