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Se l’apprendista si dimette dovrà risarcisce l’azienda per la formazione impartita


Ordine Informa


Secondo il Tribunale di Roma, nella sentenza 1646 del 9/2/2024, è ritenuta valida la clausola inserita nel contratto di apprendistato professionalizzante secondo cui , in caso di recesso anticipato del lavoratore durante il periodo formativo, il datore di lavoro ha facoltà di trattenere una somma pari alla retribuzione per ogni giornata di formazione.  Cosicché ,  anche se il lavoratore ha il diritto di rassegnare  in ogni momento le dimissioni, se le parti hanno convenuto un periodo minimo di durata , il datore ha il diritto di recuperare le retribuzioni versate al dipendente per i giorni in cui è stata effettivamente impartita la formazione. Neppure rileva che quest’ultima sia stata resa durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, perché l’apprendimento può essere assolto «on the job» e non è limitato a quello svolto «in aula».

Nel caso di specie, l’azienda,  aveva convenuto davanti al Tribunale il proprio ex dipendente per chiedere il rimborso delle somme relative ai 125 giorni di formazione impartita, sostenendo che le dimissioni erano prive di giusta causa o giustificato motivo. Le predette somme erano richieste a titolo di recupero delle spese sostenute dalla società per l’erogazione, nei confronti del lavoratore, delle giornate di formazione professionale erogate. Nel contratto, in particolare, era previsto che durante il periodo formativo le parti avrebbero potuto recedere dal contratto solo per giusta causa o giustificato motivo, fermo restando, in quest’ultimo caso, il rispetto dei termini di preavviso.Inoltre, era disposto che, nel caso di dimissioni prive di giusta causa o giustificato motivo, sarebbe stata trattenuta una somma pari alla retribuzione corrisposta per ogni giornata di formazione erogata, fino al momento del recesso.

Dalle previsioni contrattuali risultava chiaro che, salvo il rispetto dei termini di preavviso, in caso di dimissioni prive di giusta causa, il lavoratore era tenuto al rimborso di una somma pari alla retribuzione corrisposta per ogni giornata di formazione erogata.

(Autore: AMS)

(Fonte: Il Sole 24Ore)

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