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Divorzio e separazione più facile e breve con la pubblicazione in GU della Legge 162/2014, di conversione del DL del 12.09.2014 n. 132, contenente misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile
Separazione e Divorzio “più semplice” dopo la conversione in legge del Decreto Legge del 12 settembre 2014, n. 132 contenente misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile. (Legge del 10 novembre 2014, n. 162 pubblicata in GU Serie Generale n.261 del 10-11-2014 – Suppl. Ordinario n. 84)
Riepiloghiamo gli ambiti trattati dal DL 132/2014:
• il trasferimento in sede arbitrale di procedimenti civili pendenti;
• la convenzione di negoziazione assistita, quale accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati; sono disciplinate inoltre alcune ipotesi speciali di negoziazione assistita, tra cui quelle relative a separazione e divorzio;
• ulteriori semplificazioni del procedimento di separazione e divorzio, con la possibilità per i coniugi di concludere un accordo davanti al sindaco;
• misure per la funzionalità del processo civile di cognizione, concernenti la compensazione delle spese, il passaggio dal rito ordinario al rito sommario, la riduzione del periodo di sospensione feriale dei termini processuali e delle ferie dei magistrati;
• la tutela del credito e l’accelerazione del processo di esecuzione forzata e delle procedure concorsuali, attraverso misure di contrasto nel ritardo dei pagamenti, l’iscrizione a ruolo nel processo esecutivo per espropriazione, la semplificazione del processo esecutivo, il monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali e il deposito della nota di iscrizione a ruolo con modalità telematiche;
• il procedimento di tramutamento dei magistrati.
In merito alla Semplificazione dei procedimenti di separazione e divorzio, è introdotta una ulteriore disciplina volta alla semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio, complementare a quella di negoziazione assistita. Oltre che davanti ad avvocati, viene, infatti, garantita la possibilità di concludere dinanzi al sindaco un accordo di separazione o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili o, infine, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
La procedura non è possibile in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. Con esclusione dell’accordo riguardante la modifica delle condizioni di separazione e divorzio, un ulteriore adempimento procedurale è disposto per la conferma dell’accordo:il sindaco, infatti, dovrà invitare in tali casi i coniugi a comparire davanti a sè non prima dei successivi 30 gg. per la conferma dell’accordo. La mancata comparizione è motivo di mancata conferma.
Si ricorda che il Senato sta attualmente esaminando un disegno di legge sul cd. divorzio breve, già approvato dalla Camera, che incide significativamente sul periodo di separazione necessario per poter richiedere il divorzio. In particolare, tale periodo, decorrente dalla prima udienza di comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale, è ridotto da tre anni a un anno nel caso di separazione giudiziale; lo stesso periodo è stabilito in soli sei mesi in caso di separazione consensuale.
(Fonte: Fisco e Tasse)