Fisco Tributi e Tasse
La soglia del reato di omesso versamento delle ritenute rimane 50.000 euro anche per i fatti commessi fino al 17 settembre 2011, non essendo applicabili alla fattispecie le argomentazioni che hanno indotto la Corte costituzionale ad elevare a 103.291,38 euro, in relazione all’omesso versamento dell’Iva, la soglia di punibilità dei fatti pregressi. Questo, in estrema sintesi, il senso della sentenza n. 100, depositata ieri, 5 giugno 2015, con la quale il giudice delle leggi ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del dlgs n. 74/2000, che qualifica reato l’omesso versamento di ritenute per ammontare superiore a 50.000 euro nel periodo d’imposta, sollevata in relazione alla precedente sentenza n. 80/2014 della consulta in ordine alla fattispecie «gemella» dell’art. 10-ter, concernente il reato di omesso versamento dell’Iva. Con la sentenza 80, la Consulta ha dichiarato illegittimo l’art. 10-ter nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17/9/2011, ossia prima delle modifiche apportate al dlgs n. 74/2000 con il dl n. 138/2011, puniva l’omesso versamento dell’Iva dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale per oltre 50.000 euro, mentre erano invece previste soglie di punibilità maggiori per reati tributari più gravi. Di conseguenza, la Corte ha statuito che, in relazione ai fatti pregressi, la soglia di punibilità penale dell’omesso versamento dell’Iva dovesse allinearsi a quella prevista per i reati più gravi, ossia all’importo di 103.291,38 euro. Diversi giudici hanno prospettato che una soluzione analoga si imponga anche per il reato dell’art. 10-ter, strutturato in maniera identica, pena la lesione del principio di uguaglianza. La Corte ha però dichiarato non fondata la questione, osservando che l’incongruenza del sistema rilevata dalla sentenza 80/2014 con riguardo al reato di omesso versamento dell’Iva non ricorre per il reato di omesso versamento delle ritenute.
(Fonte: ItaliaOggi)