Fisco Ordine Informa
L’Agenzia delle entrate sollecita i ritardatari dell’Iva 2015. Sono 65.000, secondo il comunicato stampa diffuso dall’amministrazione, i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione relativa all’anno 2014 entro la scadenza del 30 settembre scorso, oppure hanno presentato una dichiarazione incompleta, priva di dati contabili. Questi contribuenti stanno per ricevere l’invito a mettersi in regola, come previsto dal provvedimento del 29 ottobre 2015 del direttore dell’agenzia delle entrate, l’ultimo della serie di iniziative di stimolo all’adempimento degli obblighi fiscali assunte dall’agenzia nei mesi scorsi in attuazione delle nuove procedure di “tax compliance” varate dalle legge n. 190/2014.
Il provvedimento prevede che l’agenzia metta a disposizione dei contribuenti le informazioni derivanti dal confronto dei dati relativi alla presentazione della comunicazione annuale dei dati Iva con quelli relativi alla presentazione della dichiarazione annuale, da cui risulterebbe la mancata presentazione di tale dichiarazione, ovvero la presentazione della stessa con la compilazione del solo quadro VA. L’innesco delle incongruenze, quindi, è rappresentato dalle comunicazioni dati Iva inviate dai contribuenti nello scorso febbraio. I destinatari delle missive, che saranno inviate via pec oppure, in mancanza, per posta ordinaria, potranno valutare la correttezza dei dati in possesso dell’agenzia, segnalando, anche mediante gli intermediari abilitati, eventuali elementi non conosciuti dall’amministrazione con le modalità indicate nelle comunicazioni, oppure potranno sanare le irregolarità commesse. Dopo le modifiche apportate dalla legge n. 190/2014 alle disposizioni dell’art. 13 del dlgs n. 472/97 sul ravvedimento operoso, per i tributi di competenza dell’agenzia delle entrate la regolarizzazione spontanea, con l’applicazione di sanzioni ridotte, è ammessa senza limiti di tempo, anche se l’entità della riduzione è tanto più consistente quanto più tempestiva è la regolarizzazione. Inoltre non sono più previste cause ostative al ravvedimento, che è sempre ammesso, eccetto che dopo la notifica di un accertamento o di una comunicazione di irregolarità successiva al controllo formale.
(Autore: Franco Ricca)
(Fonte: ItaliaOggi)