Fisco
Come costituire e avviare una Srl semplificata con un solo socio: nuova disciplina, costi, statuto, possibilità di trasformazione in Start-up innovativa in deroga a specifici requisiti
La Legge 99/2013 ha semplificato la disciplina sulle società a responsabilità limitata semplificata (art. 2463-bis c.c. – introdotto dall’art. 3 D.L. 1/12, conv. con L. 27/12 – modificato dall’art. 9, c. 13, D.L. 76/13): con la nuova formulazione, da giugno 2013 possono costituire una Srls le persone fisiche di ogni età, con capitale sociale minimo di un euro e fino a massimo 10mila (che è invece la quota minima per la Srl tradizionale).
Srl Unipersonale
La Srl semplificata (Srls) richiede la sottoscrizione di un contratto o atto pubblico, che può essere anche unilaterale. Di fatto, è possibile costituire anche una Srl semplificata unipersonale, cioè costituita da un solo socio. Tra l’altro con la nota n. 164029 dell’8 ottobre 2013, segnaliamo che il Ministero dello Sviluppo Economico ha di recente espresso parere positivo sulla trasformazione di una Srl Unipersonale in Startup Innovativa.
Spese di costituzione
Non sono dovuti diritti notarili per la redazione dell’atto costitutivo e l’iscrizione al registro delle imprese, anche se il notaio deve comunque verificare i requisiti dei soci e iscrivere l’atto nel registro. Esenti da diritto di bollo e di segreteria, le Srls devono invece versare imposta di registro (168 euro) e diritto annuale.
Statuto Srls
L’atto costitutivo stesso deve essere pubblico, conforme al modello standard tipizzato (contenuto nel DM 138/12, in G.U. 189 del 14.08.2012) e prevedere informazioni imprescindibili:
• anagrafica di ciascun socio;
• denominazione sociale con indicazione di Srl semplificata;
• comune in cui è localizzata la sede societaria (ed eventuali sede secondarie);
• ammontare del capitale sociale (di almeno € 1,00 e inferiore a € 10.000,00) sottoscritto e interamente versato con conferimento in denaro all’organo amministrativo alla data della costituzione, con conferimento in denaro ;
• attività oggetto sociale, come da art. 2463, co. 2, n. 3), c.c.);
• quota di partecipazione di ogni socio, come da art. 2463, co. 2, n. 6), c.c.;
• norme su funzionamento della società, amministrazione e rappresentanza, come da art. 2463, co. 2, n. 7), c.c.;
• elenco affidatari dell’amministrazione societaria ed eventuale incaricato della revisione legale dei conti, come da art. 2463, co. 2, n. 8, c.c.;
• luogo e data di sottoscrizione dell’atto.
Le eventuali modifiche allo Statuto rispetto al modello tipizzato devono rispondere a specifici esigenze, chiarite dal MiSE con la nota n. 6404 del 15 gennaio 2014.
Requisiti semplificati
La nuova norma ha rimosso gli obblighi legati all’età dei soci e dell’amministratore della società. Con l’art. 9, co. 13, lett. b) del D.L. 28 giugno 2013, n. 76 quest’obbligo è stato abrogato ed è ora possibile affidare l’Srl anche a soggetti esterni alla compagine sociale. In pratica, l’amministratore può essere una o più persone, anche diverse dai soci.
Fonte (PMI)