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Stesura contratti di lavoro : basta informare i lavoratori con il rinvio ai contratti collettivi Fonte “Il Sole 24 Ore” del 08/05/2023 Il Decreto Lavoro (DL 48/2023, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 103 del 4 maggio e in vigore da venerdì 5 maggio) contiene un’ importante semplificazione in merito al decreto Trasparenza. Difatti lo stesso , senza toccare gli obblighi informativi gravanti sul datore, sceglie una modalità più semplice per adempierli. L’articolo 26 prevede che per molte di queste informazioni , il datore di lavoro possa, in luogo della redazione dell’informativa, limitarsi a indicare al dipendente il riferimento normativo o della contrattazione collettiva, anche aziendale, che regola l’istituto di riferimento (a questo fine, il datore dovrà mettere a disposizione anche per via digitale tutti gli accordi collettivi applicati). Le informazioni che potranno essere fornite al lavoratore con questa nuova modalità semplificata sono molte. Si potrà rinviare alla legge e al contratto collettivo per indicare la durata del periodo di prova, descrivere l’eventuale diritto di ricevere la formazione del datore di lavoro, illustrare la durata del congedo per ferie e degli altri congedi retribuiti ai quali ha diritto il lavoratore nonché la procedura, la forma e la durata del preavviso in caso di licenziamento e di dimissioni. Viene investita dalla semplificazione anche l’indicazione dell’importo iniziale della retribuzione e dei relativi elementi costitutivi, completi dei termini e delle modalità di pagamento. Semplificazioni anche in merito alla programmazione dell’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni del lavoro straordinario e del cambio di turno oppure, nelle aziende caratterizzate da modalità organizzative che rendono imprevedibile la gestione dell’orario, le condizioni per i cambiamenti dell’orario. Anche su questo, il datore di lavoro potrà tornare al sistema precedente, che consentiva di assolvere l’obbligo informativo indicando le norme di legge e di contratto collettivo che regolano tali istituti. È inclusa nella semplificazione, infine, anche l’indicazione degli enti e degli istituti che raccolgono i contributi previdenziali e assicurativi. Poche ed essenziali le informazioni che, invece, devono essere comunicate direttamente, senza fruire della semplificazione appena descritta: l’identità delle parti, il luogo di lavoro, l’inquadramento e le mansioni, la durata e la tipologia contrattuale. Informazioni che possono essere date dal datore di lavoro al lavoratore rinviando alla legge o al contratto collettivo di riferimento: – Durata del periodo di prova; – Diritto di ricevere la formazione del datore di lavoro; – Durata del congedo per ferie e degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore; – Procedura, forma e durata del preavviso in caso di licenziamento e dimissioni; – Indicazione dell’importo iniziale della retribuzione e dei relativi elementi costitutivi; – Termini e modalità di pagamento delle retribuzioni; – Informazioni in tema di orario di lavoro; – Indicazione degli enti e degli istituti che raccolgono i contributi previdenziali e assicurativi. Informazioni che il datore dovrà continuare ad inserire nel contratto di assunzione – Identità delle parti; – Luogo di lavoro; – Inquadramento e mansioni; – Durata del rapporto; – Tipologia contrattuale. |
(Autore: AMS)
(Fonte: Il Sole 24Ore)