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Attesa finita per gli studi professionali. Assieme ai sindacati sono fuori dagli ammortizzatori in deroga. Lo precisa, tra l’altro, il ministero del lavoro nella nota prot. n. 5425/2014 a risposta di diversi quesiti delle regioni in merito agli aspetti operativi del decreto n. 83473/2014 che ha riformato i criteri per la concessione di cig e mobilità in deroga. I professionisti, pertanto, non vi possono far ricorso, perché i trattamenti sono riservati esclusivamente alle imprese (ex art. 2082 del codice civile).
Campo di applicazione. Il decreto n. 83473/2014 ha fissato i nuovi criteri di concessione ed erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga, cig e mobilità che applicano agli accordi stipulati dal 4 agosto.
Tra l’altro, stabilisce che gli ammortizzatori si rivolgono solamente alle imprese ex art. 2082 del codice civile.
Il ministero del lavoro ribadisce che, di conseguenza, cig e mobilità in deroga possono essere richiesti soltanto dai soggetti giuridici qualificati come imprese (così come individuate dal citato art. 2082 del codice civile), includendovi i c.d. piccoli imprenditori, che sono i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani e i piccoli commercianti perché anche loro sottoposti allo statuto generale dell’imprenditore (anche se con qualche peculiarità). Inoltre, precisa la circolare, possono farvi ricorso anche le cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991, con riferimento ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, in quanto anch’esse rientranti nella nozione d’impresa di cui al codice civile. Il ministero precisa, infine, che invece sono esclusi dal campo di applicazione gli studi professionali e le associazioni dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro.
(Fonte: ItaliaOggi)