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Superammortamento: più investi, più deduci


Fisco

Più investi, più deduci. Sembra essere questo lo slogan dell’agevolazione introdotta dalla legge di stabilità 2016 (art. 1 co. 91 – 94 e 97) volta ad incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi mediante la modifica sulla disciplina fiscale degli ammortamenti. Chiariamo quali beni rientrano nell’agevolazione e quali invece sono esclusi.
I soggetti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni possono beneficiare dell’agevolazione in questione anche in sede di costituzione e a prescindere dal regime contabile adottato.
Durante l’ultimo Telefisco 2016, i funzionari dell’Agenzia hanno risposto positivamente alla possibilità di maggiorare gli ammortamenti deducibili anche per i contribuenti in regime dei minimi. Questi ultimi, sebbene determinino il reddito secondo un criterio di cassa, non sono esclusi dal beneficio in quanto il criterio di calcolo del reddito rappresenta una diversa modalità temporale di deduzione di un determinato costo.
Gli stessi tecnici dell’Agenzia hanno escluso, invece, la possibilità dell’agevolazione in questione per i forfettari per via dei criteri di determinazione del reddito imponibile fondato in ragione di un coefficiente di redditività applicato direttamente sull’ammontare dei ricavi o dei compensi. In tale ipotesi, l’ammontare dei costi sostenuti dal contribuente non rileva ai fini del calcolo del reddito imponibile.
Rientrano nell’ambito oggettivo dell’agevolazione i beni materiali strumentali nuovi acquistati nel periodo agevolato, anche mediante contratti di leasing.
È il caso di precisare, confortati dal parere dei tecnici dell’Agenzia, i seguenti aspetti:
– risultano ammissibili i beni di costo unitario inferiore a 516,46 euro deducendolo per intero per un importo di 722,40 euro;
– sono ammessi i pezzi di ricambio e i beni concessi in comodato al comodatario in un’attività strettamente funzionale alle esigenze produttive del comodante;
– i beni esposti in show room e utilizzati esclusivamente dal rivenditore al solo scopo dimostrativo dovrebbero essere ammessi all’agevolazione;
– per quanto riguarda i beni complessi alla realizzazione dei quali abbiano concorso anche beni usati, il requisito della novità sussiste in relazione all’intero bene, purché l’entità del costo relativo ai beni usati non sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto.
Di converso sono esclusi gli investimenti in beni immateriali (es. software), beni usati (vale a dire i beni a qualunque titolo utilizzati) e, per via dell’utilizzo strumentale dei beni oggetto di investimento, anche i beni merce (o comunque trasformati o assemblati per la vendita) e i materiali di consumo.
Inoltre, per espressa previsione normativa, sono altresì esclusi dall’agevolazione gli acquisti di:
beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;
beni materiali strumentali indicati in un’apposita tabella allegata alla legge di stabilità che comprende conduttore, materiale rotabile e tramviario e altri beni;
gli acquisti di fabbricati e di costruzioni.
I beni agevolabili si collocano in un perimetro ampio posto che sono ammissibili anche i computer e le autovetture, inclusi quelli a deducibilità limitata, per i quali viene aumentata la soglia massima di rilevanza da 18.076 euro a 25.306 euro (da 25.823 euro a 36.152 euro per gli agenti).
Ai fini della fruizione del beneficio rilevano i criteri generali della consegna o spedizione, unitamente all’entrata in funzione del bene ai sensi dell’art. 102 del TUIR.
Quindi la consegna del bene a partire dal 15.10.2015 è condizione necessaria ma non sufficiente ai fini della fruizione del beneficio già dal 2015, in quanto occorre che entro la fine del periodo vi sia l’effettiva immissione del bene nel ciclo produttivo. Ad ogni modo, il beneficio decorre a partire dal periodo di entrata in funzione anche se successivo al periodo di acquisizione.
(Fonte CGN-Autore Nicolò Cipriani)

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