Fisco
Il versamento della prima rata della TASI, con scadenza il 16 giugno 2014, andava effettuato sulla base delle delibere pubblicate nel sito informatico delle finanze www.finanze.it alla data del 31 maggio 2014.
In caso di mancata pubblicazione della delibera entro il 31 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI va effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle delibere pubblicate nel medesimo sito informatico alla data del 18 settembre 2014.
In caso di mancata pubblicazione della delibera entro il 18 settembre 2014, il versamento dell’imposta deve essere effettuato in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2014.
Alla cassa anche le badanti –Se l’unità immobiliare fosse occupata da un soggetto diverso dal proprietario, o in generale diverso dal titolare del diritto reale, è stabilito che:
• il titolare del diritto reale e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria (i soggetti passivi devono quindi effettuare versamenti separati);
• l’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10% e il 30% dell’ammontare complessivamente dovuto;
• la parte residuale deve essere pagata dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.
Si tratta, ad esempio:
• delle unità immobiliari date in locazione o concesse in comodato gratuito;
• dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale che viene parzialmente locata;
• dei terreni edificabili dati in affitto o in comodato a coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali.
Ma non solo: si pensi alle badanti conviventi o al convivente di una coppia di fatto.
Come chiarito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, la TASI complessivamente dovuta:
• deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale;
• successivamente, deve essere ripartita tra quest’ultimo e l’occupante sulla base della percentuale stabilita dal Comune.
Ad esempio, se un Comune ha fissato all’1 per mille l’aliquota per gli immobili locati e al 2,5 per mille l’aliquota per l’abitazione principale:
• l’imposta dovuta sull’immobile locato è determinata applicando l’aliquota dell’1 per mille, senza tenere conto dell’eventuale utilizzazione dell’immobile come abitazione principale da parte dell’inquilino;
• l’imposta così determinata deve essere ripartita tra il proprietario e l’inquilino sulla base della percentuale stabilita dal Comune.
Il Comune ha comunque la facoltà di prevedere particolari detrazioni a favore dell’occupante.
Ripartizione tra proprietario e occupante in caso di mancata deliberazione del Comune – Il citato D.L. 9.6.2014 n. 88 ha previsto che, nel caso in cui il Comune non stabilisca la percentuale della quota a carico dell’occupante, oppure la relativa delibera non venga inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 10.9.2014, la TASI dovuta dall’occupante è pari al 10% dell’ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.
Mancato versamento della tasi da parte dell’occupante – In caso di mancato versamento da parte dell’inquilino della propria quota della TASI, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito che il proprietario non è responsabile del mancato pagamento, in quanto:
• ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria;
• la responsabilità solidale è prevista solo tra possessori o detentori e non, quindi, tra possessore e detentore.
Coniuge assegnatario della ex casa coniugale – Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito che ilconiuge assegnatario della ex casa coniugale, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio:
• è considerato titolare di un diritto di abitazione, indipendentemente dalla quota di possesso dell’immobile, analogamente a quanto previsto ai fini IMU;
• conseguentemente, è tenuto a versare la TASI in via esclusiva.
(Fonte: FiscalFocus)