Ordine Informa
L’accordo di rinnovo del CCNL degli studi professionali, recentemente sottoscritto, disciplina le modalità di svolgimento delle prestazioni di telelavoro.L’art. 58 definisce come “telelavoro” la variazione delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, derivante dalla modifica delle tradizionali dimensioni di spazio e tempo e dall’adozione di strumenti di lavoro informatici o telematici.
Il CCNL include nella nozione sia il telelavoro “classico” (quello svolto nella propria abitazione) sia la forma di telelavoro svolta presso realtà esterne, definito come “hotelling”.
Secondo l’intesa, i rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo, oppure possono scaturire dalla trasformazione di rapporti che sono già in corso.
Il telelavoro deve avere carattere necessariamente volontario (art. 60) e deve essere reversibile a scelta di ciascuna parte, dopo che sia trascorso un periodo di tempo predefinito; inoltre, devono essere garantite pari opportunità in tema di progressione di carriera e iniziative formative.
L’accordo di telelavoro deve stabilire le condizioni entro le quali deve svolgersi la prestazione, deve precisare i legami funzionali e gerarchici e stabilire la frequenza dei rientri nel locali.
I costi della strumentazione informatica o telematica sono a carico del datore di lavoro, salvo che il telelavoratore non faccia uso di strumenti propri ritenuti idonei.
Il telelavoratore ha il dovere di rendersi disponibile in una fascia oraria giornaliera, settimanale o mensile, da concordarsi a livello individuale o di unità lavorativa, per la ricezioni di eventuali comunicazioni da parte del datore di lavoro, e deve rendersi disponibile, previo preavviso di almeno un giorno, a partecipare alle riunioni convocate in azienda.
Il CCNL si preoccupa anche di coordinare il telelavoro con la disciplina dei controlli a distanza contenuta nello Statuto dei lavoratori; secondo l’art. 64, i dati raccolti per la valutazione sulle prestazioni del singolo lavoratore a mezzo di sistemi informatici e telematici non costituiscono violazione dell’art. 4 della legge n. 300/70, in quanto sono funzionali allo svolgimento del rapporto.
In materia di diritti sindacali, l’art. 65 riconosce il diritto di accesso all’attività sindacale che si svolge nella struttura lavorativa, mediante l’istituzione di una bacheca elettronica, cui deve essere garantita la possibilità di connessione del telelavoratore.
Il tema della sicurezza sul lavoro è regolato dall’art. 72. Il responsabile di prevenzione e protezione della struttura lavorativa e il delegato alla sicurezza hanno diritto di fare visita presso il domicilio del dipendente, per verificare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza: tuttavia, ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone che si trovano in prossimità del suo spazio lavorativo. E’ prevista anche la stipula di una polizza assicurativa, a carico del datore, relativa ai locali in cui si svolge la prestazione di telelavoro. Per quanto riguarda gli infortuni, è previsto l’avvio di un’azione congiunta nei confronti dell’INAIL, finalizzato ad esaminare e definire le conseguenze derivanti dallo svolgimento del telelavoro nei locali domestici.
Nel complesso l’intesa compie lo sforzo di rendere fruibile in maniera semplificata il telelavoro, compiendo un interessante passo in avanti nella rimozione di quelle inutili complessità burocratiche che sino ad oggi hanno frenato molto la diffusione di questa particolare forma di lavoro.
(Fonte: Lavoro&Impresa)