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C’è tempo fino al 17 giugno per versare il ticket sulle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato avvenute nei periodi di paga da gennaio a marzo 2013.
Secondo le indicazioni della circolare Inps 44/2013, infatti, il contributo – introdotto dalla legge 92/2012 per finanziare l’Aspi, in aggiunta a quello ordinario e a quello addizionale sui rapporti non a tempo indeterminato – è entrato a regime dal mese di aprile.
Il perimetro del bonus
L’intervento della legge di stabilità 2012 (legge 228/2012) ha corretto la versione originaria della disposizione (articolo 2, commi 31 e seguenti della legge 92/2012), facendo scattare il contributo solo per le causali di recesso che, in linea teorica, darebbero diritto all’Aspi per il lavoratore, indipendentemente dal requisito contributivo.
Questo significa che il ticket è dovuto anche quando il lavoratore, pur trovandosi tra i potenziali beneficiari della nuova indennità di disoccupazione, non può vantare l’accredito contributivo sufficiente a percepire il sussidio.
Nel testo normativo prima in vigore, il contributo era comunque dovuto: rientravano nel suo perimetro i recessi conseguenti alle risoluzioni consensuali, anche se questa fattispecie di recesso non dà diritto all’Aspi (fatte salve le risoluzioni avvenute in seno alle procedure di conciliazione preventiva presso le Dtl, in base all’articolo 7 della legge 604/1966).
Sono quindi escluse dal ticket le dimissioni, a eccezione di quelle avvenute per giusta causa o durante il periodo tutelato di maternità; le risoluzioni consensuali (salvo specifiche casistiche); il decesso del lavoratore; gli esodi di lavoratori “anziani” avvenuti secondo le disposizioni della riforma, anche riferiti ai dirigenti.
Per un periodo transitorio restano fuori anche i licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi appalti, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, e le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato nelle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura cantiere (fino al 31 dicembre 2015); i licenziamenti collettivi (fino al 31 dicembre 2016).
Nonostante questi aggiustamenti, il quadro che si presenta ai datori di lavoro è ancora frastagliato di criticità, soprattutto perché il versamento del ticket scatta anche per alcune causali non propriamente derivanti dalle scelte imprenditoriali: si pensi alle interruzioni dei rapporti di apprendistato – diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore – avvenute al termine dei periodo di formazione (articolo 2, comma 1, lettera m) del Dlgs 167/2011) perché il datore non ritiene di “qualificare” l’apprendista; al licenziamento per giusta causa, conseguente a una “lesione” del rapporto; alle dimissioni durante il periodo tutelato di maternità.
(fonte Il Sole 24 Ore)