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Tutele crescenti- Nessun reintegro in caso di patto di prova nullo


Ordine Informa

La Cassazione, nella sentenza n. 20239/2023, stabilisce che nei rapporti di lavoro regolati dalle tutele crescenti, il licenziamento intimato a fronte di un patto di prova nullo comporta unicamente la tutela indennitaria e non anche la reintegrazione in servizio. Diversamente, nei rapporti di lavoro cui si applica la disciplina dell’articolo 18 dei Statuto dei lavoratori, se il licenziamento accede a un patto di prova nullo, alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento si collega l’ordine della reintegrazione in servizio. In entrambe le situazioni l’interruzione datoriale del rapporto di lavoro si qualifica come licenziamento individuale ad nutum, rispetto al quale non sussistono i presupposti della giusta causa e del giustificato motivo (soggettivo o oggettivo) di licenziamento. Tuttavia, mentre per i vecchi assunti (cui si applica l’articolo 18) sopravvive il rimedio della reintegrazione tanto in mancanza di giusta causa che di giustificato motivo soggettivo o oggettivo, altrettanto non è rispetto ai nuovi assunti (cui si applica il Dlgs 23/2015 sulle tutele crescenti). Vi sono, del resto, altre fattispecie connotate da maggiore gravità, prima tra tutte l’assenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, rispetto alle quali la Cassazione ritiene «distonico» prevedere il reintegro per il licenziamento illegittimo a fronte della nullità del patto di prova.

(Autore: AMS)

(Fonte: Il Sole 24Ore)

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