Fisco
29 novembre 2011 e 30 giugno 2013. Queste erano le scadenze per comunicare la PEC al Registro delle imprese da parte, rispettivamente, delle società e delle ditte individuali che, in quelle date, risultavano costituite. Ma vediamo quali sono le particolarità e i dubbi più frequenti.
Nel caso delle società, l’art.16 comma 6 del D.L. 185/2008, convertito nella L. 2/2009, parla genericamente di“imprese costituite in forma societaria”, quindi si intendono tutte le società di qualsiasi natura giuridica soggette all’iscrizione nella sezione ordinaria di detto Registro.
È importante ricordare che sono tenute ad adempiere a tale obbligo anche le società, ancora iscritte, che si trovano in stato di scioglimento o di liquidazione (obbligo in capo al liquidatore) e le società in fallimento o sottoposte ad altra procedura concorsuale (obbligo in capo al curatore fallimentare).
Casi particolari:
• due società (una s.r.l. e una s.n.c.) hanno soci in comune ovvero il medesimo organo amministrativo; in questo caso possono comunicare il medesimo indirizzo di posta elettronica certificata per entrambe (Parere n. 217126 del 16 novembre 2011);
• se la società è in stato di fallimento, non si è obbligati alla comunicazione della PEC, salvo la facoltà del curatore fallimentare di comunicare la propria;
• se invece la società è in concordato è necessario fare dei distinguo: nei casi in cui la gestione della società rimanga in capo agli amministratori, spetta al legale rappresentante della società comunicare un autonomo indirizzo di PEC; nel caso in cui la gestione passi al liquidatore, l’adempimento spetta al liquidatore stesso, ferma restando la possibilità di indicare il proprio indirizzo di PEC (Parere n.223761 del 24 novembre 2011).
• non sono utilizzabili come PEC dell’impresa le caselle con dominio @postacertificata.gov.it (cosiddette PEC del cittadino) e, altra particolarità, l’indirizzo PEC deve essere riconducibile esclusivamente e univocamente all’imprenditore stesso, quindi non potrà essere indicato, ad esempio, l’indirizzo PEC del professionista, altrimenti verrà rifiutato.
E se non si comunica la PEC?
A seguito dell’art. 37 del D.L. 5/2012, in caso di mancato adempimento dell’obbligo di comunicazione della PEC, occorre seguire ciò che stabilisce l’articolo 16 comma 6 del D.L. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 2/2009: il Registro delle imprese, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 2630 del Codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che la stessa venga integrata con l’indirizzo PEC. Trascorsi i tre mesi, si applica l’art. 2630 del codice civile e, quindi, la sanzione pecuniaria ivi prevista; inoltre, l’ufficio competente deve comunque procedere all’iscrizione dell’impresa nel Registro delle imprese, nel rispetto del principio di pubblicità legale. Se entro i tre mesi dalla presentazione della domanda non è pervenuta la comunicazione dell’indirizzo PEC, l’ufficio competente deve respingere la domanda di iscrizione al Registro delle imprese (Circolare 3660 del 24 aprile 2013).
Nel caso delle imprese individuali, invece, se non viene indicata la PEC contestualmente alla domanda di iscrizione, in luogo della sanzione, l’ufficio del Registro delle imprese sospende la domanda per un massimo di 45 giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata.
Con parere del 29 agosto 2013, il Ministero dello Sviluppo economico ha specificato che l’inadempienza della norma relativa alla comunicazione della PEC è da imputare al legale rappresentante o, per le imprese individuali, al titolare e sarà a questi soggetti che dovrà essere contestata la violazione per omessa iscrizione e, se del caso, comminata l’eventuale sanzione pecuniaria prevista dalla legge. Inoltre, l’ufficio del Registro delle imprese è tenuto ad avviare la procedura di iscrizione d’ufficio, ai sensi dell’art. 2190 del codice civile, al fine di soddisfare il superiore interesse pubblico alla conoscenza degli atti e dei fatti relativi all’impresa per i quali è prevista la pubblicità legale. È suo compito invitare anche il legale rappresentante o il titolare dell’impresa a presentare, entro un congruo tempo (non superiore a 20 giorni), istanza di iscrizione dell’atto o fatto principale, completa dell’indirizzo di PEC dell’impresa stessa.
Con la circolare 3664 del 2 dicembre 2013, il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che l’obbligo di comunicazione della PEC non trova applicazione nel caso di imprese individuali che chiedono la cancellazione dal Registro delle imprese. Infatti dall’art. 5 co.2 del D.L. 179/2012 si ricava che, da una parte, si escludono dall’obbligo “le imprese in stato di procedura concorsuale” e che, dall’altra, si richiede che le imprese siano “attive”.
Quali sono i costi?
Qualora la domanda di deposito dell’indirizzo di PEC venga presentata dalle imprese individuali contestualmente alla domanda di prima iscrizione al Registro delle imprese, resta dovuta l’imposta di bollo prevista per l’adempimento principale, attualmente fissata a 17,50 euro, altrimenti, come ben sappiamo, la mera comunicazione dell’indirizzo PEC è gratuita.
L’art. 1 co. 19 n.3 della legge 24 dicembre 2012, n.228 stabilisce che il curatore (nel fallimento), il commissario giudiziale (nel concordato preventivo), il commissario liquidatore e il commissario giudiziale(nell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), entro 10 giorni dalla nomina, devono comunicare al Registro delle imprese, ai fini dell’iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
Occorre specificare però che in caso di fallimento con prosecuzione dell’attività vanno comunicate al Registro delle imprese sia la PEC dell’impresa in fallimento sia quella del curatore; la prima viene rilasciata gratuitamente, la seconda sconterebbe la previsione ordinaria prevista dalla Tabella A dei diritti di segreteria. Nel caso di fallimento senza prosecuzione dell’attività, l’indirizzo della PEC del curatore va a sostituire quello dell’impresa e viene rilasciato gratuitamente, in quanto segue le regole dell’impresa.
Fonte (Fisco7)