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Anche quest’anno è arrivata la proroga. La scadenza ordinaria del 16 giugno è superata quasi per tutti i contribuenti che possono porsi come termine utile quello dell’8 luglio o del 20 agosto qualora decidano di versare con la maggiorazione dello 0,4%. A questo punto il calendario di Unico 2013 è definitivo. Tra termini di presentazione e versamento a saldo e in acconto, opzioni per il posticipo e rateazioni, lo slalom non è sempre facile da superare senza errori. Ma oltre a evitare errori le scelte riguardano anche possibili convenienze che soprattutto in un momento di crisi è bene non dimenticare. L’esempio classico è quello della rateazione che considerato l’onere tutto sommato non troppo elevato si presenta come una valida opportunità soprattutto se confrontata con il ricorso al credito bancario necessario per assolvere le imposte dovute. Occorre partire prima di tutto dal differimento dei termini di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, di quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione unificata annuale.
Quindi tutto ciò che sarebbe stato da versare entro il 17 giugno 2013 è stato posticipato all’8 luglio. Con riguardo all’ambito soggettivo della proroga la stessa riguarda tutte le persone fisiche e tutti i soggetti tenuti ai versamenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio. La proroga interessa altresì i soggetti che partecipano alle predette società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del Tuir. In realtà neanche la scadenza del 9 luglio rappresenta un termine invalicabile perché come d’abitudine sono le due possibilità che si pongono al contribuente. Grazie all’effetto combinato della proroga concessa con il Dpcm del 6 giugno e per quella abituale il contribuente può scegliere di effettuare tali versamenti:
a) entro l’8 luglio 2013, senza alcuna maggiorazione;
b) dal 10 luglio 2013 al 20 agosto 2013, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Il termine del 20 agosto deriva infatti dall’art. 3-quater del dl 2/3/2012, n. 16 che ha introdotto in via permanente nell’art. 37 del dl 4 luglio 2006, n. 223 la proroga degli adempimenti fiscali che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno. Tali adempimenti e versamenti possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione. Nelle tabelle di seguito gli obblighi e le diverse possibilità che riguardano i contribuenti.
(fonte Italia Oggi)