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Verbale di conciliazione nullo se è firmato in azienda


Ordine Informa

La Cassazione, nell’ordinanza n. 10065 del 15 aprile 2024, ha stabilito che le conciliazioni possono risultare annullabili se stipulate in luogo diverso rispetto alla sede sindacale . Ed è di parere completamente contrapposto un precedente orientamento ( ordinanza 1975 del 18 gennaio 2024 ) dove, la Corte di Cassazione attribuisce alla sede sindacale un requisito funzionale ad assicurare al lavoratore la consapevolezza dell’atto che sta per compiere e, quindi, ad assicurare che la conciliazione corrisponda a una volontà non coartata, quindi genuina, del lavoratore. Pertanto, spiega la Cassazione, se tale consapevolezza risulti comunque acquisita, per esempio attraverso le esaurienti spiegazioni date dal conciliatore sindacale incaricato anche dal lavoratore, lo scopo voluto dalle parti deve dirsi raggiunto. In tal caso, la stipula del verbale di conciliazione in una sede diversa da quella sindacale non produce alcune effetto invalidante sulla transazione. Per le aziende quindi si apre un bivio, non privo di conseguenze pratiche. Nell’ordinanza sopra citata (n.10065/2024) , la Corte di cassazione ritiene invece che la protezione del lavoratore non sia affidata unicamente all’assistenza del rappresentante sindacale, ma anche al luogo in cui la conciliazione avviene, “quali concomitanti accorgimenti necessari al fine di garantire la libera determinazione del lavoratore alla rinuncia a diritti e l’assenza di condizionamenti, di qualsiasi genere”. D’altronde , chiarisce la Corte, la legge “individua non solo gli organi dinanzi ai quali possono svolgersi le conciliazioni, ma anche le sedi ove ciò può avvenire”. I luoghi selezionati dal legislatore hanno carattere tassativo e non ammettono equipollenti. In conclusione: la conciliazione in sede sindacale non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo quest’ultima essere annoverata tra le sedi protette, avente il carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente all’assistenza prestata dal rappresentante (organo) sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore. Le conseguenze sul piano pratico non sono poche, né trascurabili. Infatti, se prevale il principio della necessità del “luogo” (sede sindacale), anziché della “consapevolezza” dei lavoratori, vuol dire che tutte le conciliazioni sottoscritte in sede diversa da quella sindacale restano impugnabili dai lavoratori finché dura il loro rapporto di lavoro e fino a sei mesi dopo la cessazione. Quindi, dal punto di vista del datore di lavoro, è come se non fossero mai state sottoscritte, costringendo a mettere in conto, nel futuro, la possibilità di un contenzioso sulle materie oggetto della conciliazione.

(Autore: AMS)

(Fonte: ItaliaOggi)

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