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Nelle faq pubblicate dal Ministero del Lavoro sul proprio sito, vengono chiariti alcuni dubbi interpretativi relativi al prospetto delle pari opportunità 2022-2023 in scadenza il prossimo 15 luglio.
Il Ministero puntualizza che nella prima tabella (la 2.1), relativa agli occupati al 31 dicembre 2023, i dipendenti devono essere classificati in base alla categoria professionale in cui risultano inquadrati alla medesima data, mentre gli eventuali passaggi di categoria intervenuti nel corso dell’anno sono distintamente indicati in un’altra tabella (2.4).
Per cio’ che concerne il computo dei lavoratori distaccati, il Ministero puntualizza che, sia in caso di distacco estero che nazionale, questi debbano essere computati sia dalla società distaccante che da quella distaccataria (cosiddetti distaccati in e distaccati out), in quanto obbligatoriamente esposti nel Lul.
Con riferimento alle aziende con sede (legale) all’estero, viene confermato che l’obbligo di presentazione del prospetto sussiste solo se il numero complessivo dei dipendenti occupati in Italia (anche presso diverse sedi) è superiore a 50, mentre quelle con sede legale in Italia dovranno escludere dal prospetto i lavoratori occupati presso le relative sedi/filiali/strutture site all’estero.
In merito alle ore lavorate (con l’ulteriore distinzione di quelle di lavoro straordinario), devono essere escluse quelle dei lavoratori somministrati, in quanto non facenti parte della forza lavoro aziendale (a differenza dei distaccati), sebbene evidenziati nel rigo immediatamente precedente quello delle ore lavorate (tabella 2.3.).
Con riferimento ai dipendenti che nel 2023 hanno fruito di periodi di aspettativa, il Ministero specifica che il dato comprende anche eventuali aspettative non retribuite e che qualora il lavoratore/lavoratrice abbia fruito nel corso dell’anno sia di congedi di maternità/paternità obbligatori che di congedo parentale debba essere computato come un’unità in entrambi i corrispondenti righi della tabella 2.3.
Ed ancora , in relazione alla cosiddetta retribuzione iniziale (tabella 2.7.) è stato dissipato il dubbio relativo all’anno di riferimento, specificando che il dato retributivo deve essere relativo al 31 dicembre 2022 e cioè agli occupati alla medesima data già indicati nella prima tabella del prospetto.
E per finire viene ulteriormente illustrato il concetto di monte retributivo lordo annuo, in quanto all’elenco esemplificativo già presente nelle specifiche tecniche, la Faq aggiunge il Tfr e i fringe benefit imponibili, da esporre distintamente tra le componenti accessorie. Questi stessi benefit, così come gli strumenti di welfare aziendale, puntualizza il Ministero, vanno indicati nella voce “Altro” (della tabella 2.8.1.) solo se concorrono alla formazione dell’imponibile fiscale (e previdenziale).
(Autore: AMS)
(Fonte: Il Sole 24Ore)